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Diagnosi energetica obbligatoria Enea entro il 5 dicembre 2015

Il Decreto Legislativo 102/2014 obbliga le Grandi Imprese* e quelle ad alto consumo di energia (cosiddette energivore) a realizzare una diagnosi energetica obbligatoria ogni 4 anni. Obiettivo della legge è ridurre i consumi di energia e le emissioni per favorire la cultura dell’efficienza.
soggetti obbligati** sono tenuti ad effettuare la prima diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, avvalendosi di Esperti Gestione Energia certificati (UNI CEI 11339/2009) e società di servizi energetici (ESCo).

A chi rivolgersi

La diagnosi energetica dovrà essere effettuata da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici ed i risultati di tali audit dovranno essere comunicati all’ENEA che li verificherà e ne curerà la conservazione. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli audit potranno essere eseguiti solo da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo) e UNI CEI 11339 (Esperti in gestione dell’energia).

Le sanzioni

Le sanzioni per chi non si sarà adeguato entro il 5 dicembre andranno dai 4.000 ai 40.000 euro. La relazione prodotta dovrà essere conforme a precise direttive, e trasmessa all’ENEA. Il decreto è inoltre l’applicazione di una direttiva europea e quindi è molto improbabile che ci saranno proroghe.

Il ruolo di Garbini Consulting

Garbini Consulting può aiutarti a realizzare la diagnosi energetica per la tua azienda rispettando le condizioni e le certificazioni necessarie stabilite dal decreto.

Contattaci per verificare se la tua azienda rientra tra i soggetti obbligati.

*Grandi Imprese: tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014. La Grande Impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre del 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti (2013 e 2014). Al fine del calcolo dei soggetti occupati e degli importi finanziari rilevanti per classificare l’impresa, occorre stabilire se l’impresa stessa sia autonoma, associata o collegata.

**Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, se tali procedure hanno già inglobato nel proprio iter gli adempimenti previsti per la diagnosi.

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